Codice di Condotta

Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Art. 1 – Principi generali

M9 Sport Club ASD riconosce e garantisce il diritto di tutti i Tesserati e le Tesserate a essere trattati con rispetto e dignità. Ogni Tesserato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione. Il diritto principale dei Tesserati e delle Tesserate è quello di essere trattati con rispetto e dignità e di essere protetti da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e qualsiasi altra forma di discriminazione prevista dal D.Lgs. n. 198/2006, indipendentemente da origine etnica, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione economica, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

M9 Sport Club ASD riconosce e garantisce la piena tutela del diritto alla salute e al benessere psico-fisico complessivo dei Tesserati e delle Tesserate, con particolare riguardo per i minori, quale valore preminente e assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Il presente Codice di Condotta è parte integrante del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo dell'Attività Sportiva e ne attua gli obiettivi.

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente codice si applica a:

Art. 3 – Fattispecie di abuso, violenza e discriminazione

Per la salvaguardia e la tutela dei Tesserati e delle Tesserate, costituiscono condotte rilevanti ai fini della presente normativa relativa alle politiche di safeguarding le seguenti fattispecie:

Art. 4 – Norme di condotta generali per i Tesserati e le Tesserate

I Tesserati e le Tesserate e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva devono:

Art. 5 – Doveri e obblighi dei Dirigenti sportivi e dei Tecnici

I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono:

Art. 6 – Doveri e obblighi degli Atleti

Gli Atleti devono:

Art. 7 – Procedure di selezione degli operatori sportivi

M9 Sport Club ASD quando instaura un rapporto di collaborazione – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

M9 Sport Club ASD effettua delle verifiche periodiche almeno ogni 2 anni richiedendo un aggiornamento del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

M9 Sport Club ASD conserva la documentazione relativa agli operatori sportivi nel rispetto della normativa vigente, compresa la normativa in materia di protezione di dati personali.

Art. 8 – Comportamento da tenere in presenza di una possibile condotta rilevante

Tutti i Tesserati e le Tesserate devono essere vigili nell'identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile Safeguarding nominato dalla società, oppure al Safeguarding Officer di AICS attraverso la formulazione di segnalazioni da compiere con le modalità indicate sul sito https://www.aics.it/safeguarding/. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile Safeguarding nominato dalla società, anche inviando una segnalazione all'indirizzo e-mail info@m9sportclub.it o direttamente con il Safeguarding Officer di AICS.

In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all'esercente la responsabilità genitoriale. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli esercenti la responsabilità genitoriale potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell'abuso o se uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il Responsabile Safeguarding nominato dalla società.

Art. 9 – Sanzioni

In caso di violazioni accertate degli obblighi previsti dal presente Codice di Condotta, si applicano le sanzioni indicate all'art. 8 del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo dell'Attività Sportiva.

Art. 10 – Riservatezza

Il Responsabile Safeguarding nominato dalla società e il Safeguarding Officer di AICS sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento Organico.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

La documentazione relativa alle segnalazioni o alle denunce, assieme alle credenziali di accesso all'indirizzo e-mail per le segnalazioni, è conservata dal Responsabile Safeguarding ed è accessibile esclusivamente da quest'ultimo.

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